_______ IL NAVICORDO

San Giorgio Storia

 

Castel San Giorgio

Parchi e Viali della Rimembranza

di Rocco Amendola e Gaetano Izzo

FUCILAZIONE DEI TRADITORI

 

ESTRATTO DAL CODICE PENALE MILITARE IN TEMPO DI GUERRA

Durante la Prima Guerra Mondiale (1915-1918), l'Italia applicò il Codice penale per l'esercito del 1859 . Questo codice, ereditato dal Regno di Sardegna, puniva severamente la diserzione e l'insubordinazione. Nel corso del conflitto, la giustizia militare subì un forte inasprimento attraverso decreti speciali e l'ampio uso della pena di morte.

Gnerale Armando Diaz Capo dello Stato Maggiore dell' Esercito

Circolare contro gli atti di insubordinazione e codardia

 

Circolare n. 3525 del 28 settembre 1915.

Deve ogni soldato esser certo di trovare, all'occorrenza, nel superiore fratello od il padre, ma anche deve esser convinto che il superiore ha il sacro dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti ed i vigliacchi. Nessuno deve ignorare che in faccia al nemico una sola via è aperta a tutti: la via dell'onore, quella che porta alla vittoria od alla morte sulle linee avversarie; ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere, sarà raggiunto, prima che si infami, dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato prima da quello dell'ufficiale. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà, inesorabile, esemplare, immediata, quella dei tribunali militari; ad infamia dei colpevoli e ad esempio per gli altri, le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei corpi. Anche per chi, vigliaccamente arrendendosi, riuscisse a cader vivo nelle mani del nemico, seguirà immediato il processo in contumacia e la pena di morte avrà esecuzione a guerra finita. Sia data alla presente circolare la più larga diffusione.

Per approfondimenti si invita a leggere questa pubblicazione di

Filippo Cappellano
" Morto senza onore "
I fucilati nella Grande Guerra

 

PER COMPRENDERE LA DUREZZA DEI CONTENUTI

( estratto da Camera dei Deputati Servizio studi )

Per quanto concerne, invece le esecuzioni sommarie, la Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la guerra, redatta nel 1919 dall'Avvocato Generale Militare Donato Tommasi su incarico del Capo di Stato Maggiore Armando Diaz, stima in circa trecento i casi di esecuzioni senza processo.

Il fondamento giuridico di tali esecuzioni veniva individuato nell'articolo 40 del codice penale dell'esercito in base al quale nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico che non utilizzasse qualsiasi mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, doveva considerarsi correo e dunque passibile delle stesse gravissime pene stabilite per detti reati.

"In virtù di tale norma, gli ufficiali, in particolare i comandanti di reparti o formazioni organiche, avevano non solo la facoltà, ma financo il dovere di uccidere o far uccidere immediatamente, sul posto, i soldati che si fossero resi responsabili di quei particolari reati, secondo l'inappellabile valutazione degli ufficiali stessi" (cfr. Dini, cit)".

 

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